Lo statuto

STATUTO DELL’ “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VELARANDAGIA”

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TITOLO I

Denominazione – Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e nel D.Lgs.36/2021 e ss.mod. è costituita, con sede in Milano (MI), viale Lombardia N° 28 un’associazione che assume la denominazione “associazione sportiva dilettantistica Velarandagia”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2

  1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
  2. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
  3. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Vela e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
  4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente a favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  5. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
    1. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
    2. la gestione di centri benessere o fisioterapici;
    3. la vendita di articoli sportivi;
    4. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
  6. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.
  7. . L’Associazione potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi Affilianti quali le FSN (Federazioni Sportive Nazionali), le DSA (Discipline Sportive Associate) e gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
  8. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/202

Articolo 3

L’associazione si propone di:

  1. a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla vela;
  2. b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
  4. d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
  5. e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  6. f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  7. g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  8. h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono  essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate agli organi dell’Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’esercente la responsabilità genitoriale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne

Articolo 6

La qualifica di socio da’ diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– al pagamento del contributo associativo.

– Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.9. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

– Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta’ non puo’ essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

–  Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.lgs. 36/2021.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso — Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo.9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune – Lavoratori e Volontari

Articolo 11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. a) quote e contributi degli associati;
  2. b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. c) eredità, donazioni e legati;
  4. d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 11bis

I Lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.lgs. 36/2021. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37 del D.lgs. 36/2021.

L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1 del D.lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

 Esercizio Sociale

Articolo 12

L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18 del presente statuto. Sarà facoltà del segretario raccogliere, come nel caso delle assemblee in presenza, i nominativi dei presenti ed annotarlo a verbale.

Articolo 15

L’assemblea ordinaria:

  1. a) approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 17

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Articolo 18bis

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni, ivi compreso il presidente

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ove queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  3. c) predisporre i regolamenti interni;
  4. d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  6. f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  8. h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
  9. i) È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal CIP.

 

  1. j) Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l‘Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

 

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